La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30238/2023, ha stabilito che un'istanza di rimborso fiscale priva della quantificazione degli importi e degli estremi di versamento è inidonea a formare il silenzio-rifiuto. Di conseguenza, l'eventuale azione legale del contribuente è inammissibile. Il caso riguardava la richiesta di rimborso IRPEF di un pensionato, ma la Corte, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere per rinuncia, ha chiarito questo importante principio procedurale decidendo sulle spese secondo la soccombenza virtuale.
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