La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da due imputati condannati per violenza privata aggravata. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso, basati su una presunta illogicità della motivazione e un travisamento delle prove, costituivano in realtà mere doglianze di fatto e una richiesta di rivalutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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