La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva il riconoscimento della continuazione tra reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. L'imputato sosteneva che i vari episodi, avvenuti in diverse parti d'Italia in un breve lasso di tempo, facessero parte di un unico disegno criminoso. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale, stabilendo che la semplice omogeneità dei reati e la vicinanza temporale non sono sufficienti a provare la continuazione tra reati, e che il ricorso rappresentava un tentativo inammissibile di rivalutare i fatti.
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