Una lavoratrice, formalmente dipendente di una cooperativa ma operante presso un'azienda sanitaria, ha ottenuto il riconoscimento di un appalto non genuino. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'azienda sanitaria al risarcimento del danno, stabilendo che anche in un appalto "leggero" (labour intensive) è indispensabile che l'appaltatore mantenga una propria autonomia organizzativa e si assuma il rischio d'impresa. Il ricorso del committente, volto a una rivalutazione dei fatti, è stato dichiarato inammissibile.
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