Un Lavoratore, inizialmente inquadrato come assistente ai programmi, ha ottenuto il riconoscimento attività giornalistica dalla Corte d'Appello. I giudici hanno stabilito che le sue mansioni, caratterizzate da apporto creativo e intellettuale nella raccolta ed elaborazione di notizie, corrispondevano a quelle di un redattore ordinario. L'Azienda ha presentato ricorso in Cassazione, contestando tale inquadramento. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Azienda, confermando la natura giornalistica delle attività svolte dal Lavoratore e il suo diritto alla qualifica. La decisione sottolinea l'importanza dell'effettivo contenuto delle mansioni rispetto alla mera etichetta contrattuale. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese legali.
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