La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile in un caso di ricettazione di un cellulare. L'imputato è stato condannato in primo e secondo grado. Il ricorso è stato respinto perché le eccezioni sull'inutilizzabilità delle prove sono state sollevate per la prima volta in sede di legittimità, una mossa proceduralmente non consentita. La Corte ha sottolineato che tali questioni, richiedendo valutazioni di fatto, devono essere presentate nei gradi di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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