La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, presentato da un imputato condannato per tentato omicidio e atti persecutori. L'imputato contestava la responsabilità e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno. I giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero mere doglianze sui fatti, già esaminati dai giudici precedenti, e non questioni di diritto. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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