La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per spaccio di lieve entità (art. 73, co. 5, T.U. Stupefacenti). I motivi dell'appello sono stati giudicati generici, in quanto miravano a una rilettura delle prove (intercettazioni telefoniche) non permessa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre confermato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), a causa della natura reiterata delle cessioni di droga, che impedisce di qualificare il fatto come di minore offensività.
Continua »