Un soggetto, condannato per tentata violenza privata, ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano una mera ripetizione di quelli già respinti in appello e perché la contestazione sulla recidiva era infondata. I giudici di merito avevano correttamente valutato la recidiva non solo sulla base della gravità dei fatti, ma analizzando il legame con i precedenti penali come indice di una persistente inclinazione a delinquere. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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