La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per il reato di cui all'art. 455 c.p. (spesa di monete falsificate). I motivi, relativi alla presunta inaffidabilità di prove fotografiche datate e al diniego delle attenuanti generiche, sono stati respinti. La Corte ha stabilito che la valutazione delle prove è un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se logicamente motivato, e che la richiesta di attenuanti si basava su deduzioni fattuali non consentite in Cassazione. Di conseguenza, il ricorso inammissibile ha comportato la conferma della condanna e il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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