La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d'Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito in relazione alla propria imputabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano del tutto generici e ripetitivi, limitandosi a riproporre censure già ampiamente e correttamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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