La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 45580/2023, ha dichiarato inammissibile un ricorso che contestava l'entità della pena e la mancata concessione di attenuanti. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: una specifica e dettagliata motivazione della pena è richiesta solo quando la sanzione si avvicina al massimo edittale. Se la pena è prossima al minimo, la scelta del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, in quanto espressione della sua discrezionalità.
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