La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso una condanna per resistenza e danneggiamento. Il motivo, incentrato sulla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, è stato giudicato generico e volto a contestare una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. La decisione della corte d'appello, basata sulla personalità negativa del ricorrente, è stata quindi confermata, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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