Il Conducente ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che lo condannava per reati stradali, disponendo la sospensione della patente di guida. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti, l'attendibilità della testimonianza di un carabiniere, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la durata della sanzione accessoria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sui fatti e sulla credibilità dei testimoni costituiscono censure di merito, non proponibili in sede di legittimità. Inoltre, la Corte d'Appello aveva già motivato in modo logico e corretto sia il diniego delle attenuanti sia la congruità della sospensione della patente di guida. Il Conducente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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