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Ritenuta Alla Fonte

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165 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Emendabilità della dichiarazione dei redditi: fisco battuto
L'Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella di pagamento contro un contribuente per il recupero dell'IRPEF su un riscatto assicurativo. Il contribuente aveva erroneamente indicato la somma nel Quadro RM della dichiarazione dei redditi, sebbene l'assicurazione avesse già applicato una ritenuta alla fonte del 12,50%. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che l'emendabilità della dichiarazione dei redditi è sempre possibile in sede contenziosa per opporsi a una pretesa tributaria ingiusta. Inoltre, i giudici hanno chiarito che per i contratti assicurativi stipulati prima del 2001 si applica la ritenuta del 12,50% e non la tassazione ordinaria. Il contribuente ha quindi vinto la causa, evitando una ingiusta doppia imposizione.
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Beneficiario effettivo: il fisco perde contro la banca estera
Una banca estera ha chiesto il rimborso delle ritenute fiscali subite sugli interessi di obbligazioni italiane, dichiarandosi beneficiario effettivo tramite autocertificazione. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso, contestando il valore probatorio dell'autocertificazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del fisco. I giudici hanno stabilito che l'autocertificazione, se prevista dalle istruzioni ministeriali, ha valore indiziario e amministrativo. Se supportata da contratti e contabili bancarie, essa dimostra la qualità di beneficiario effettivo. La banca estera ottiene così il rimborso delle imposte trattenute.
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Rimborso ritenuta dividendi: fondi USA battono il fisco italiano
Un fondo di investimento statunitense ha richiesto il rimborso ritenuta dividendi per le tasse pagate in Italia tra il 2007 e il 2010. Il fondo ha subito una ritenuta del 15% in base all'accordo bilaterale Italia-USA, mentre i fondi italiani pagavano un'imposta sostitutiva del 12,5%. I giudici di merito hanno negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del fondo estero. I giudici hanno stabilito che la differenza di aliquota viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali, che si applica anche ai paesi extra-UE. La tassazione del paese d'origine non rileva per escludere la discriminazione. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Rimborso ritenute dividendi: fondo USA batte il fisco italiano
Un fondo di investimento statunitense ha richiesto all'Amministrazione Finanziaria il rimborso ritenute dividendi applicate in Italia nella misura del 15%. Il fondo lamentava una discriminazione rispetto ai fondi italiani, tassati con un'aliquota più favorevole del 12,5%. I giudici di merito avevano respinto la richiesta, ritenendo legittimo il prelievo in base all'accordo bilaterale contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del fondo estero. I giudici di legittimità hanno stabilito che la tassazione italiana viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali, applicabile anche ai Paesi terzi. La differenza di trattamento penalizza ingiustamente gli investitori esteri. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Pensione complementare: niente sconti sulle tasse per i portuali
Un ex lavoratore portuale ha chiesto il rimborso delle tasse pagate sulla propria pensione complementare per gli anni dal 2007 al 2010. Il contribuente sosteneva che la tassazione dovesse applicarsi solo sull'87,50% dell'importo, come previsto dalle vecchie norme. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso, pretendendo le imposte sull'intero ammontare. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo che per le prestazioni maturate ed erogate dopo il 1° gennaio 2001 si applicano le nuove regole fiscali. Pertanto, la pensione complementare va tassata per intero, al netto delle sole somme già assoggettate a imposta se dimostrate. Il ricorso del pensionato è stato definitivamente respinto.
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Tassazione dei dividendi esteri: fondi USA battono il Fisco
Un fondo di investimento statunitense ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso delle ritenute applicate sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2010. Il fondo lamentava una discriminazione rispetto ai fondi italiani, tassati con un'aliquota inferiore (12,5% o 5%) rispetto al 15% previsto dalla Convenzione Italia-USA. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la tassazione dei dividendi esteri non può essere discriminatoria rispetto a quella interna. Il principio di libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE) si applica anche ai rapporti con Paesi terzi. Di conseguenza, l'aliquota nazionale più favorevole del 12,5% deve applicarsi anche al fondo americano, rendendo irrilevante il regime fiscale vigente negli Stati Uniti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Tassazione dei dividendi esteri: il fondo USA batte il fisco
Un fondo di investimento statunitense ha contestato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria sulla richiesta di rimborso delle ritenute subite sui dividendi azionari italiani tra il 2007 e il 2010. Il fondo lamentava una discriminazione rispetto ai fondi italiani, poiché i suoi dividendi erano tassati al 15% in base alla Convenzione bilaterale, mentre i fondi nazionali beneficiavano di un'aliquota del 12,5%. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo estero, stabilendo che la tassazione dei dividendi esteri non può essere più gravosa di quella interna. Questo trattamento differenziato viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali, applicabile anche ai paesi terzi. La Corte ha chiarito che il confronto deve basarsi solo sulle regole fiscali italiane, senza considerare le tasse applicate nello Stato estero.
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Istanza di rimborso IRPEF: vince il Fisco se il tempo è scaduto
Un ex dipendente riceve nel 2002 un incentivo all'esodo subendo una ritenuta fiscale nel 2003. Nel 2009 presenta un'istanza di rimborso IRPEF per recuperare le maggiori imposte pagate, ritenendo che il termine di quarantotto mesi decorresse da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2008. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso per tardività. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Fisco: il termine di decadenza per l'istanza di rimborso IRPEF decorre sempre dal giorno del versamento dell'imposta o della ritenuta, e non dalla successiva pronuncia europea che ne dichiara l'incompatibilità. Poiché sono passati più di quarantotto mesi dal versamento del 2003, il diritto al rimborso è ormai decaduto.
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Rimborso IRPEF: il termine decorre subito e non dal saldo finale
Un lavoratore, dopo la cessazione del rapporto di lavoro nel 2006, riceveva l'incentivo all'esodo subendo una ritenuta fiscale. Nel 2010 presentava istanza di rimborso IRPEF chiedendo l'applicazione dell'aliquota agevolata al 50%. L'Agenzia delle Entrate rifiutava il rimborso per tardività, ritenendo superato il termine di decadenza di 48 mesi. I giudici di merito accoglievano il ricorso del contribuente, ritenendo che il termine decorresse dal saldo definitivo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ufficio finanziario, stabilendo che il termine per chiedere il rimborso IRPEF decorre dal momento in cui la ritenuta è stata concretamente operata dal datore di lavoro, e non dalla successiva liquidazione definitiva, qualora l'illegittimità del prelievo fosse già palese al momento del versamento dell'acconto. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Beneficiario effettivo: niente rimborso alla società schermo
Una società con sede in Europa ha chiesto il rimborso delle ritenute fiscali subite su interessi e dividendi versati dalla sua controllata italiana. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso, ritenendo che la richiedente fosse solo uno schermo formale. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego, stabilendo che il vero beneficiario effettivo dei flussi finanziari era la società madre situata negli Stati Uniti, al di fuori dell'Unione Europea. Di conseguenza, non si applicano le esenzioni fiscali europee riservate alle sole società residenti negli Stati membri. La ricorrente perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Tasse sui dividendi: il beneficiario effettivo batte il Fisco
Una società assicuratrice estera ha chiesto il rimborso delle ritenute subite sui dividendi azionari italiani, percepiti tramite fondi di investimento. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che i dividendi fossero stati pagati ai fondi e non direttamente alla società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che i fondi di investimento non hanno un'autonoma personalità giuridica. Di conseguenza, la società estera deve essere considerata il vero beneficiario effettivo dei dividendi, avendo la piena disponibilità giuridica ed economica delle somme. La Corte ha chiarito che l'autocertificazione presentata in sede amministrativa ha valore di prova e che la figura del beneficiario effettivo serve a distinguere le reali attività economiche dalle società di comodo create solo per risparmiare sulle tasse.
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Sì al rimborso delle ritenute sui dividendi: sconfitto il Fisco
Una società assicuratrice estera ha richiesto il rimborso delle ritenute sui dividendi italiani percepiti tramite fondi di investimento. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che i dividendi fossero stati pagati ai fondi e non direttamente alla società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando il diritto al rimborso delle ritenute sui dividendi. I giudici hanno stabilito che i fondi di investimento non hanno un'autonoma soggettività giuridica e che la società estera è il reale beneficiario effettivo dei proventi, avendo la piena disponibilità economica delle somme. Di conseguenza, l'amministrazione finanziaria deve restituire le imposte trattenute in eccesso.
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Definizione agevolata: il fisco perde e la lite si chiude col 5%
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società italiana la mancata applicazione delle ritenute sui dividendi distribuiti a una holding olandese, ritenuta una società fittizia interposta per evitare le tasse. Dopo che i giudici di merito hanno dato ragione alla società, l'amministrazione finanziaria ha fatto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, la società ha chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi della Legge di Bilancio 2023, pagando il 5% del valore della controversia poiché il fisco era risultato soccombente nei gradi precedenti. La Corte di Cassazione ha preso atto del regolare pagamento e della presentazione della domanda, dichiarando l'estinzione del processo. Le spese del giudizio sono rimaste a carico di chi le ha anticipate.
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Definizione agevolata: sanzioni cancellate anche se autonome
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento e un atto di contestazione per sanzioni nei confronti di una Società, contestando l'omesso versamento di ritenute alla fonte e irregolarità IVA. La Società ha richiesto la definizione agevolata per entrambi gli atti. L'ufficio tributario ha accolto la richiesta per l'accertamento ma ha negato la definizione agevolata per le sanzioni collegate all'omesso versamento, ritenendole autonome dal tributo. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla Società, stabilendo che le sanzioni per omesso versamento delle ritenute sono strettamente collegate al tributo. Di conseguenza, i giudici hanno annullato il diniego del Fisco e dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata.
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Tassazione delle royalties estere: fisco italiano contro multinazionale
Una società francese ha chiesto il rimborso delle ritenute fiscali applicate in Italia sui canoni ricevuti per l'uso di un marchio da parte della sua consociata italiana. La società estera lamentava una discriminazione rispetto alle imprese italiane e chiedeva l'esenzione prevista dalla normativa europea. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della tassazione delle royalties estere. I giudici hanno chiarito che non vi è alcuna discriminazione poiché la società può recuperare le imposte in Francia tramite il credito d'imposta. Inoltre, l'esenzione europea non si applica perché la forma societaria della ricorrente (società per azioni semplificata) non rientra nell'elenco tassativo previsto dalla direttiva comunitaria, che include solo le società anonime.
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Beneficiario effettivo: la Cassazione batte il fisco sulle prove
Una compagnia assicurativa estera ha richiesto il rimborso parziale delle ritenute subite sugli interessi di titoli obbligazionari italiani. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che la società non avesse provato la qualità di beneficiario effettivo dei proventi, ritenendo insufficienti le certificazioni della banca intermediaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che i giudici di merito hanno omesso di valutare correttamente le prove documentali e i chiarimenti forniti. Le dichiarazioni di soggetti terzi, come le banche intermediarie, hanno valore indiziario nel processo tributario e non possono essere ignorate senza una motivazione logica. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Tassazione del TFR: no al doppio prelievo sui buoni postali
Un dipendente pubblico riceve parte della liquidazione in Buoni Postali Fruttiferi. Al momento dell'incasso dei titoli, subisce la ritenuta del 12,5% sugli interessi maturati. Tuttavia, il datore di lavoro aveva già applicato l'aliquota del 33% sull'intera indennità, inclusi gli stessi interessi. Il lavoratore chiede quindi il rimborso della ritenuta per evitare una ingiusta duplicazione d'imposta. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso, ma la Corte di Cassazione respinge il ricorso del fisco. La Suprema Corte stabilisce che la tassazione del TFR, per evitare una doppia imposizione sugli interessi dei buoni postali, deve essere limitata alla sola differenza tra l'aliquota complessiva della liquidazione e la ritenuta già applicata direttamente al contribuente al momento dell'incasso.
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Restituzione ritenute fiscali: l’azienda non può tenerle
Un'azienda ha trattenuto le tasse dallo stipendio di un dipendente negli anni 1990-1992. Grazie a un condono fiscale per il sisma del 1990 in Sicilia, l'azienda ha versato allo Stato solo il 10% di queste somme, trattenendo il restante 90%. Il lavoratore ha chiesto la restituzione di questa quota. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che le somme trattenute e non versate allo Stato non appartengono al datore di lavoro. Il lavoratore ha diritto alla restituzione ritenute fiscali poiché tali somme conservano una natura retributiva e l'azienda non ha più alcun titolo legale per trattenerle.
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Rimborso ritenute su interessi: la Cassazione batte il Fisco
Una società madre con sede in Svizzera ha richiesto il rimborso ritenute su interessi attivi pagati dalle sue controllate italiane negli anni 2007 e 2008. L'Amministrazione Finanziaria ha opposto il silenzio-rifiuto, confermato dai giudici di merito che pretendevano la prova della tassazione effettiva degli interessi in Svizzera. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che, in base all'Accordo tra Comunità Europea e Svizzera del 2004, per ottenere l'esenzione o il rimborso è sufficiente il generico assoggettamento della società estera alle imposte sui redditi nel proprio Paese. Non è invece necessaria la prova della tassazione concreta dei singoli interessi ricevuti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha deciso la causa nel merito, accogliendo la domanda di rimborso della società.
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Raddoppio dei termini di accertamento: fisco fuori tempo massimo
L'Agenzia delle Entrate ha notificato a una società un avviso di accertamento per omessa effettuazione di ritenute alla fonte su interessi per l'anno 2003. L'atto è stato notificato a fine 2009, oltre il termine ordinario di decadenza scaduto nel 2008. L'ufficio sosteneva l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento per la presenza di un reato fiscale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che all'epoca dei fatti le violazioni del sostituto d'imposta non costituivano reato penale. Di conseguenza, non operando il raddoppio dei termini di accertamento, l'atto impositivo è stato annullato perché tardivo.
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