Un lavoratore, dopo la cessazione del rapporto di lavoro nel 2006, riceveva l'incentivo all'esodo subendo una ritenuta fiscale. Nel 2010 presentava istanza di rimborso IRPEF chiedendo l'applicazione dell'aliquota agevolata al 50%. L'Agenzia delle Entrate rifiutava il rimborso per tardività, ritenendo superato il termine di decadenza di 48 mesi. I giudici di merito accoglievano il ricorso del contribuente, ritenendo che il termine decorresse dal saldo definitivo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ufficio finanziario, stabilendo che il termine per chiedere il rimborso IRPEF decorre dal momento in cui la ritenuta è stata concretamente operata dal datore di lavoro, e non dalla successiva liquidazione definitiva, qualora l'illegittimità del prelievo fosse già palese al momento del versamento dell'acconto. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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