Una società italiana ha richiesto il rimborso delle ritenute versate su interessi pagati a una società lussemburghese, la quale a sua volta retrocedeva tali somme a un fondo di investimento, vero beneficiario effettivo. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso, sostenendo che l'esenzione si applicasse solo al percettore diretto. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per l'esenzione fiscale, i requisiti soggettivi vanno verificati in capo al beneficiario effettivo degli interessi, anche se li percepisce indirettamente, accogliendo la tesi della società.
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