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Ritenuta Alla Fonte

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165 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Abuso del diritto tributario: sanzioni ridotte, tasse confermate
L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una Compagnia di Assicurazioni un'operazione elusiva finalizzata a ridurre le ritenute sugli interessi di finanziamenti esteri. Attraverso la ridenominazione dei prestiti in franchi svizzeri e l'uso di contratti finanziari derivati, la società ha ridotto il carico fiscale senza valide ragioni economiche, configurando un abuso del diritto tributario. La Corte di Cassazione ha confermato la natura elusiva dell'operazione, rigettando i motivi principali di ricorso della società. Tuttavia, i giudici hanno accolto parzialmente l'impugnazione sulle sanzioni, riducendole dal 100% al 90% in applicazione di una legge successiva più favorevole. Di conseguenza, la pretesa fiscale dello Stato è confermata, ma con sanzioni ridotte.
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Rimborso imposte sisma 1990: vince il lavoratore contro il fisco
I Lavoratori hanno richiesto il rimborso delle imposte versate in eccesso per il triennio 1990-1992, in seguito al terremoto del 1990 in Sicilia. L'Amministrazione Finanziaria ha opposto il silenzio rifiuto. La CTR ha negato il diritto ritenendo che i contribuenti non avessero provato l'effettivo versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei Lavoratori, stabilendo che il diritto al rimborso imposte sisma 1990 spetta al lavoratore (sostituito) che ha subito le trattenute, a prescindere dall'effettivo versamento da parte del datore di lavoro. La Cassazione ha cassato la sentenza per difetto di motivazione, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
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Rimborso IRPEF pensione militare: il diritto si perde dopo 48 mesi
Un pensionato militare ha chiesto il rimborso IRPEF pensione militare per le somme trattenute sulla sua pensione privilegiata ordinaria tabellare per le annualità successive al 1991. L'Agenzia delle Entrate ha concesso il rimborso solo per gli anni dal 2011 al 2014, eccependo la decadenza per i periodi precedenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. I giudici hanno chiarito che, sebbene tale pensione sia esente da tasse per la sua natura risarcitoria, il diritto al recupero delle somme trattenute per errore non è automatico. Il contribuente deve presentare una formale istanza entro il termine di decadenza di 48 mesi previsto dalla legge. Di conseguenza, il pensionato perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Rimborso IRPEF risarcimento danni: il Fisco cede al precario
Il caso riguarda un dipendente pubblico che ha ottenuto un indennizzo per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. Sulle somme erogate erano state applicate ritenute fiscali. Il contribuente ha quindi richiesto il rimborso IRPEF risarcimento danni, sostenendo la natura non tassabile della somma ricevuta. Dopo il silenzio-rifiuto dell'amministrazione e i rigetti nei primi gradi di giudizio, la causa è giunta in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela il proprio diniego, accogliendo la richiesta di rimborso del contribuente. La Suprema Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, confermando la vittoria sostanziale del lavoratore.
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Termine decadenza rimborso tasse: ricalcolo e perdita del diritto
Un pensionato ha chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate nel 2002 sulla liquidazione della sua previdenza complementare. L'istanza è stata presentata nel 2009, dopo che l'amministrazione finanziaria aveva ricalcolato le somme nel 2007. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito la tardività della richiesta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che il termine decadenza rimborso tasse di quarantotto mesi decorre dal momento in cui viene effettuata la ritenuta ritenuta indebita, e non dal successivo ricalcolo dell'imposta. Di conseguenza, la domanda di rimborso del contribuente è stata definitivamente respinta perché presentata fuori tempo massimo.
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Tassazione pensione integrativa: niente sconti per i vecchi iscritti
Un pensionato, assunto nel 1968 e ritiratosi nel 2003, ha richiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla pensione integrativa erogata da un fondo INPS soppresso. Il contribuente pretendeva l'applicazione del regime fiscale agevolato introdotto nel 2007. L'Agenzia delle Entrate si è opposta, sostenendo la validità delle vecchie regole di tassazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la tassazione pensione integrativa per i vecchi iscritti, assunti prima del 29 aprile 1993, segue le regole del regime previgente per tutte le somme accumulate fino al 31 dicembre 2006. Di conseguenza, la richiesta di rimborso del contribuente è stata definitivamente respinta e lo stesso è stato condannato a pagare le spese legali.
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Tassazione fondo pensione integrativo: no sconti sul capitale
Un ex dipendente bancario ha chiesto il rimborso delle ritenute fiscali applicate sulla liquidazione in capitale del proprio fondo di previdenza integrativo. Il lavoratore sosteneva di poter dedurre i contributi versati e di aver diritto alla tassazione ridotta all'87,5% prevista per le rendite periodiche. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo che la tassazione fondo pensione integrativo erogato in un'unica soluzione colpisce l'intero importo senza sconti. I contributi volontari non sono deducibili perché non imposti per legge, e l'abbattimento imponibile del 12,5% spetta solo alle pensioni erogate mensilmente e non a quelle liquidate in un'unica soluzione.
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Doppia imposizione internazionale: l’azienda batte il fisco
Un'azienda di moda italiana ha organizzato una sfilata in Italia, incaricando alcune società del Regno Unito di reperire modelli, truccatori e stilisti stranieri. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato la mancata applicazione della ritenuta alla fonte del 30% sui pagamenti effettuati a queste società estere. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che i trattati internazionali contro la doppia imposizione internazionale prevalgono sulle leggi nazionali. Poiché né le società intermediarie né i singoli professionisti stranieri avevano una stabile organizzazione o una base fissa in Italia, i loro compensi non potevano essere tassati nel territorio italiano. Di conseguenza, l'azienda italiana non era obbligata a trattenere alcuna imposta alla fonte.
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Costi infragruppo: la Cassazione batte il fisco sulle royalties
Una società italiana ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva ritenute fiscali non versate su somme inviate a consociate americane. Il fisco qualificava tali somme come royalties per l'uso di brevetti, mentre la contribuente sosteneva fossero costi infragruppo per attività di ricerca comune e servizi gestionali, non tassabili in Italia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società. Per alcune annualità ha applicato il principio del giudicato esterno, essendoci già una sentenza definitiva favorevole. Per le altre annualità, ha stabilito che la ripartizione dei costi di ricerca, dovuta anche in caso di insuccesso, configura veri e propri costi infragruppo e non royalties, annullando la decisione precedente e rinviando la causa per un nuovo esame.
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Tassazione dei dividendi esteri: Cassazione contro la disparità
Un fondo d'investimento statunitense ha contestato la tassazione dei dividendi esteri subita in Italia tra il 2007 e il 2010. Al fondo era stata applicata una ritenuta del 15%, mentre i fondi italiani pagavano un'imposta sostitutiva del 12,5% sui risultati di gestione. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso della differenza, decisione inizialmente confermata dai giudici d'appello sulla base di una presunta legittimità dei trattati internazionali. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del fondo estero. I giudici hanno stabilito che la differenza di trattamento viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio per ricalcolare il rimborso spettante al fondo straniero.
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Fondi USA contro fisco: vince la libera circolazione dei capitali
Un fondo d'investimento statunitense ha contestato la ritenuta del 15% applicata sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2010. Il Fondo ha chiesto il rimborso del maggior tributo pagato rispetto ai fondi italiani, soggetti a un'imposta sostitutiva più favorevole del 12,5%. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione e il rigetto dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fondo. La Corte ha stabilito che la disparità di trattamento viola il principio di libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE). I trattati internazionali non creano una presunzione di legittimità fiscale se contrastano con il diritto dell'Unione Europea. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per ricalcolare il rimborso spettante al Fondo estero.
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Tassazione dei dividendi esteri: stop alle discriminazioni
Un fondo d'investimento statunitense ha richiesto il rimborso della maggiore imposta pagata in Italia sui dividendi percepiti tra il 2007 e il 2010. Il fondo ha subito una ritenuta del 15%, mentre i fondi italiani pagavano un'imposta sostitutiva del 12,5%. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo estero, stabilendo che la disparità di trattamento viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali. Per evitare discriminazioni, la tassazione dei dividendi esteri deve essere allineata a quella dei fondi nazionali. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione sfavorevole precedente e ha rinviato la causa ai giudici di merito per ricalcolare il rimborso spettante al fondo americano applicando l'aliquota ridotta del 12,5%.
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Tassazione dei dividendi esteri: Cassazione tutela i fondi USA
Un fondo d'investimento statunitense ha contestato la tassazione dei dividendi esteri subita in Italia tra il 2007 e il 2010. Le società italiane partecipate avevano applicato una ritenuta alla fonte del 15%, come previsto dall'accordo bilaterale Italia-USA. Il fondo ha chiesto il rimborso, lamentando una discriminazione rispetto ai fondi italiani, soggetti a un'imposta sostitutiva più favorevole del 12,5%. Dopo i rifiuti dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo. La Suprema Corte ha stabilito che la differenza di trattamento viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali. Di conseguenza, ha cassato la decisione precedente e ha rinviato il caso alla giustizia tributaria regionale, imponendo l'applicazione dell'aliquota ridotta del 12,5% anche al fondo estero.
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Doppia imposizione internazionale: Fisco battuto da ente esente
L'Ente Previdenziale Svizzero ha investito in azioni italiane ottenendo dei dividendi, tassati in Italia al ventisette per cento. L'ente ha chiesto il rimborso parziale per applicare l'aliquota del quindici per cento prevista dall'accordo contro la doppia imposizione internazionale tra Italia e Svizzera. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che l'ente non fosse tassato in Svizzera e non fosse il beneficiario effettivo dei fondi. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che l'esenzione fiscale in Svizzera non fa perdere la qualifica di residente e che l'ente gestisce autonomamente i fondi per scopi previdenziali, confermando il suo diritto al rimborso.
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Definizione agevolata: stop alla lite fiscale sul fallimento
L'Agenzia delle Entrate ha sanzionato una società in fallimento per omessa applicazione di ritenute sui dividendi distribuiti a soci residenti in Italia, contestando un abuso del diritto finalizzato a eludere il fisco. La società ha impugnato le sanzioni, ma durante il giudizio di Cassazione ha aderito alla definizione agevolata della cartella esattoriale, pagando le somme dovute. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese di giudizio ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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Beneficiario effettivo: fisco sconfitto dalla holding reale
L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una Società Editrice italiana l'omessa applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a una Controllata Estera lussemburghese, ritenendola una mera società condotto e individuando negli investitori americani il reale beneficiario effettivo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della Società Editrice, stabilendo che la Controllata Estera deve essere considerata il vero beneficiario effettivo. La società lussemburghese, infatti, esiste da oltre cinquant'anni, possiede una reale struttura operativa, gestisce partecipazioni e ha piena disponibilità giuridica ed economica dei fondi, escludendo qualsiasi intento elusivo. Inoltre, la Corte ha riconosciuto la deducibilità degli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela degli agenti. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Doppia imposizione dei dividendi: multinazionale contro il fisco
Una società madre francese, titolare della quasi totalità delle azioni di una controllata italiana, ha richiesto il rimborso del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da quest'ultima, in base alla Convenzione bilaterale Italia-Francia. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che la società avesse già beneficiato dell'esenzione della ritenuta alla fonte prevista dalla Direttiva madre-figlia, configurando un'ipotesi di doppia non imposizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società francese, stabilendo che i benefici europei non escludono automaticamente il credito d'imposta convenzionale. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione dei dividendi, è necessario dimostrare in modo univoco che i proventi italiani abbiano effettivamente concorso a formare la base imponibile della società madre in Francia. La causa è stata quindi rinviata alla Commissione Tributaria Regionale per questo specifico accertamento di fatto.
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Omesso versamento di ritenute: il modello 770 non basta
Il caso riguarda la condanna di un Datore di Lavoro per il reato di omesso versamento di ritenute fiscali relative all'anno d'imposta 2013. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando che una parte delle retribuzioni era stata pagata l'anno successivo e che mancava la prova della consegna delle certificazioni ai lavoratori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che per la configurazione del reato (per i fatti antecedenti alla riforma del 2015) non basta la presentazione del modello 770, ma è indispensabile la prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame.
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Ritenuta alla fonte: sì sui dividendi, no sul conguaglio
L'Azienda italiana ha impugnato il rifiuto del Fisco di rimborsare la ritenuta alla fonte del 5% applicata sia sui dividendi distribuiti alla Società Madre olandese, sia sulla maggiorazione di conguaglio. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso del Fisco sia quello incidentale dell'Azienda. La decisione conferma che la ritenuta alla fonte sui dividendi è legittima ed è ormai definitiva per via del giudicato. Al contrario, la ritenuta applicata sulla maggiorazione di conguaglio deve essere rimborsata. Questo importo non mira a evitare la doppia imposizione, ma a contrastare l'elusione fiscale, escludendo l'applicazione delle deroghe previste dalla Direttiva europea Madre-Figlia. Di conseguenza, l'Azienda ottiene il rimborso delle sole trattenute sulla maggiorazione.
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Ritenuta sui dividendi esteri: il fisco perde contro i fondi
Un gestore di fondi pensione spagnoli ha chiesto il rimborso delle tasse subite in Italia nel 2007. Il fisco italiano aveva applicato una ritenuta del 15% sui dividendi distribuiti da società italiane. Al contrario, i soggetti residenti in Italia pagavano una tassa effettiva di appena l'1,65%. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici hanno stabilito che la ritenuta sui dividendi esteri applicata in misura superiore rispetto a quella interna viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali. Di conseguenza, il fisco deve rimborsare la differenza ai fondi esteri, garantendo la parità di trattamento fiscale.
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