La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un detenuto che richiedeva il risarcimento per detenzione inumana per periodi di carcerazione risalenti agli anni 2009-2015. La domanda era stata presentata solo nel 2021, ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge. Il ricorrente sosteneva che l'emissione di un provvedimento di cumulo delle pene avesse riaperto i termini per la richiesta, ma i giudici hanno ribadito che la decadenza decorre dalla cessazione di ogni singolo periodo di detenzione sofferto in violazione dei diritti fondamentali. La successiva unificazione delle condanne non ha alcun effetto sulla riapertura dei termini processuali già scaduti, rendendo il ristoro non più ottenibile né in forma monetaria né come riduzione della pena residua.
Continua »