Un detenuto ha richiesto il risarcimento per detenzione inumana, ai sensi dell'Art. 35-ter Ord. Pen., per periodi di reclusione già conclusi e non collegati alla pena attuale. Il Giudice di Sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile. Il detenuto ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione per violazione dell'Art. 3 CEDU e dell'Art. 35-ter Ord. Pen., oltre a vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. Ha chiarito che il ricorso in Cassazione in queste materie è ammesso solo per violazione di legge, non per vizi di motivazione, e che le ragioni di inammissibilità erano procedurali, precludendo l'esame del merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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