Un ricorrente, attraverso i propri difensori muniti di procura speciale, ha presentato una formale rinuncia al ricorso precedentemente depositato presso la Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato la validità della rinuncia, trasmessa regolarmente via PEC, dichiarando conseguentemente l'inammissibilità dell'impugnazione. La decisione ha comportato non solo il pagamento delle spese processuali, ma anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha chiarito che la rinuncia al ricorso non esonera dalle sanzioni pecuniarie previste per l'inammissibilità, salvo casi eccezionali di mancanza di interesse non imputabile al soggetto.
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