Il caso esaminato riguarda un indagato per associazione a delinquere e ricettazione che ha presentato ricorso in Cassazione contro un'ordinanza di custodia cautelare. La difesa contestava la sussistenza delle esigenze cautelari e la gravità indiziaria, evidenziando la cessazione dei rapporti lavorativi con i coindagati. Tuttavia, prima della decisione di merito, il difensore ha depositato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, confermando l'obbligo di condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, come previsto dal codice di procedura penale in caso di rinuncia volontaria.
Continua »