Una società elettromeccanica ha richiesto il rimborso per le accise gasolio versate in eccesso per l'autoproduzione di energia elettrica tra il 2010 e il 2012. L'Agenzia delle Dogane ha negato il beneficio, sostenendo che i gruppi elettrogeni fossero noleggiati a terzi e che il costo del tributo fosse stato trasferito sui clienti. Dopo una sentenza d'appello sfavorevole, la società ha presentato ricorso in Cassazione, decidendo successivamente di rinunciarvi. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che la rinuncia determina il passaggio in giudicato della decisione precedente, pur compensando le spese legali a causa dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema dell'autoproduzione.
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