Una società di servizi ha impugnato una sentenza di merito davanti alla Corte di Cassazione. Successivamente, il difensore della società ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Tuttavia, la procura speciale non conferiva espressamente al legale il potere di rinunciare agli atti del giudizio. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene l'atto non fosse idoneo a determinare l'estinzione del processo, esso manifestava chiaramente una carenza di interesse sopravvenuta della parte ricorrente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando che la volontà di non proseguire il giudizio prevale sulla prosecuzione del rito.
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