La Corte di Cassazione ha affrontato un caso in cui i ricorrenti, dopo aver impugnato una sentenza d'appello, hanno presentato formale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La controparte, un istituto bancario, ha accettato tale rinuncia e ha contestualmente rinunciato alla propria domanda di risarcimento per lite temeraria. Poiché entrambe le parti hanno manifestato la volontà di chiudere il contenzioso con spese compensate, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La decisione sottolinea come la rinuncia al ricorso, se regolarmente accettata, impedisca l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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