Una società di gestione dei rifiuti ha richiesto a un'autocarrozzeria il pagamento della tariffa di igiene ambientale per gli anni dal 2006 al 2009. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, la controversia è giunta davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, la società di gestione ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'autocarrozzeria. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'estinzione del processo. Di conseguenza, la sentenza d'appello, favorevole all'autocarrozzeria per l'esclusione della tassa sulle aree di produzione di rifiuti speciali, è passata in giudicato diventando definitiva. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
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