La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione presentata da un imputato condannato per sei rapine aggravate dall'uso di armi. Dopo la sentenza della Corte di Appello che aveva rideterminato la pena, l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso di legittimità articolato su quattro motivi. Durante la fase preliminare del giudizio, la direzione dell'istituto penitenziario in cui l'uomo era detenuto ha trasmesso la formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dall'imputato stesso. A fronte di tale atto, i giudici supremi hanno preso atto della volontà del ricorrente di abbandonare l'impugnazione. Di conseguenza, la Corte ha applicato le regole procedurali che impongono la chiusura immediata del processo, condannando il soggetto al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle Ammende.
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