La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3653/2024, ha dichiarato estinto un processo a seguito della rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente, accettata dalla controparte. La Corte ha chiarito un punto cruciale: in caso di rinuncia, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere interpretata estensivamente.
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