Rinuncia al ricorso per cassazione: quando si evita il raddoppio del contributo
La rinuncia al ricorso per cassazione è uno strumento processuale che consente di porre fine a una controversia prima che la Suprema Corte si pronunci. Con l’ordinanza n. 3653 del 9 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo alle conseguenze economiche di tale scelta: la rinuncia, se accettata dalla controparte, esclude l’applicazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale a favore di una società cooperativa contro una Fondazione e il suo presidente. L’ingiunzione riguardava il pagamento di una somma cospicua per prestazioni fornite nell’ambito di un festival culturale.
La Fondazione e il suo presidente si opposero al decreto, ma il Tribunale respinse la loro opposizione. Successivamente, anche la Corte d’Appello confermò la decisione di primo grado, rigettando l’impugnazione. A fronte di questa seconda sconfitta, il presidente della Fondazione decise di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, prospettando otto motivi di doglianza.
L’impatto della rinuncia al ricorso per cassazione sul processo
Durante il giudizio di legittimità, si è verificato un evento decisivo: il legale del ricorrente, in qualità anche di suo amministratore di sostegno, ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione.
Questo atto è stato regolarmente notificato alla società cooperativa, la quale ha a sua volta depositato un atto di accettazione della rinuncia. In presenza di una rinuncia e della relativa accettazione da parte del controricorrente, il Codice di Procedura Civile prevede una conseguenza precisa: l’estinzione del giudizio. La Corte, infatti, non entra nel merito della questione, ma si limita a prendere atto della volontà delle parti di porre fine al contenzioso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo, ma la parte più interessante della sua decisione riguarda le statuizioni sulle spese e sul contributo unificato. In primo luogo, applicando l’art. 391, comma 4, del codice di procedura civile, ha escluso qualsiasi statuizione sulle spese legali, proprio in virtù dell’accettazione della rinuncia.
Il punto centrale, però, è la decisione sul raddoppio del contributo unificato. La legge (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002) prevede che la parte il cui ricorso venga respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già pagato. Si tratta di una misura con una chiara finalità sanzionatoria e deflattiva, volta a scoraggiare le impugnazioni infondate.
La Corte ha specificato che questa norma non trova applicazione in caso di estinzione del giudizio per rinuncia. Le motivazioni sono chiare e si fondano su un’interpretazione rigorosa della legge:
- Tipicità della sanzione: Il raddoppio del contributo è previsto solo per i casi tipici e tassativamente elencati dalla norma (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
- Natura eccezionale: Trattandosi di una misura sanzionatoria e di carattere eccezionale, non può essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica. Pertanto, non può essere applicata a situazioni diverse da quelle esplicitamente previste, come appunto la rinuncia al ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio di notevole importanza pratica. La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, non solo determina la fine del processo senza una pronuncia sul merito, ma mette anche il ricorrente al riparo dalla sanzione del raddoppio del contributo unificato. Questa decisione sottolinea la netta distinzione tra un ricorso che si conclude per volontà delle parti e un ricorso che viene giudicato infondato o inammissibile dalla Corte. Offre quindi uno strumento strategico alla parte che, riconsiderando le proprie ragioni, intende uscire dal giudizio limitando le conseguenze economiche negative.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione e la controparte accetta?
Il processo si estingue, ovvero si conclude immediatamente senza che la Corte di Cassazione emetta una decisione sul merito della controversia.
In caso di rinuncia accettata, chi rinuncia deve pagare le spese legali?
Secondo la decisione in esame e in applicazione dell’art. 391, comma 4, c.p.c., la Corte ha escluso ogni statuizione sulle spese, poiché la rinuncia è stata accettata dalla controparte.
La rinuncia al ricorso per cassazione comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha stabilito che il raddoppio del contributo unificato è una sanzione applicabile solo nei casi specifici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non può essere estesa al caso di estinzione del giudizio per rinuncia.