Nel giudizio che vedeva contrapposti un Istituto Bancario e un Ente Religioso insieme ad alcuni Privati, entrambe le parti hanno deciso di porre fine alla controversia. L'Istituto Bancario ha presentato una formale rinuncia al ricorso principale, mentre l'Ente Religioso e i Privati hanno rinunciato al proprio ricorso incidentale. La Corte di Cassazione, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti e dai loro difensori, ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie alla firma congiunta dell'atto, che equivale ad accettazione reciproca, la Corte ha escluso la condanna alle spese di giudizio per entrambe le parti, applicando l'articolo 391 del codice di procedura civile. Questo accordo di rinuncia al ricorso in Cassazione ha chiuso definitivamente la lite senza vincitori né vinti.
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