L'Istituto Previdenziale ha contestato l'inquadramento previdenziale di un'azienda agrituristica, classificata dagli ispettori nel settore terziario e non in quello agricolo. La Corte d'Appello ha annullato la cartella esattoriale per un vizio di notifica, ma ha confermato nel merito la correttezza della classificazione nel terziario, poiché l'attività agricola non era prevalente. Tuttavia, nel dispositivo, la Corte ha rigettato l'appello dell'Istituto Previdenziale, creando un contrasto tra motivazione e decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Istituto Previdenziale, dichiarando inammissibile quello dell'azienda, e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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