Un giornalista viene assunto nel 2006 presso l'Ufficio Stampa di un'Amministrazione Pubblica regionale tramite nomina fiduciaria del Presidente. Nel 2012, il nuovo Presidente revoca l'incarico. Il lavoratore chiede la reintegrazione, sostenendo l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Amministrazione, confermando la nullità del contratto di lavoro. La Corte stabilisce che, per lavorare stabilmente nella Pubblica Amministrazione, è indispensabile superare un concorso pubblico. Di conseguenza, l'assunzione diretta senza concorso comporta la nullità del contratto di lavoro. Tuttavia, il giornalista ha diritto a ricevere i compensi per l'attività effettivamente svolta in passato, applicando la disciplina del lavoro di fatto. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per il ricalcolo delle spettanze.
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