Un dirigente bancario, sanzionato dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria per omessa pubblicazione di un prospetto informativo, ricorre in Cassazione. Contesta che la sua responsabilità sia stata dedotta, tramite prova presuntiva, da una sola e-mail, sostenendo la violazione dell'art. 2729 c.c. La Suprema Corte, data la pendenza di casi analoghi, ha rinviato la causa per valutare una trattazione congiunta, senza decidere nel merito.
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