La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30937/2023, ha stabilito che ai fini della progressione stipendiale, non vi è differenza tra il servizio svolto da docenti di ruolo e quello svolto da supplenti. Il principio di non discriminazione impone il pieno riconoscimento dell'anzianità dei docenti precari, anche se privi del titolo di abilitazione o impiegati per supplenze brevi. La Corte ha rigettato il ricorso di un'amministrazione regionale, confermando che la diversità di trattamento non è giustificata, poiché la mansione svolta è sostanzialmente identica.
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