Una società italiana di costruzioni navali stipula un contratto con uno Stato estero per la fornitura di navi militari. A causa dell'invasione di un paese vicino da parte dello Stato committente e delle conseguenti sanzioni internazionali, il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta imputabile al committente. Sorge una controversia sulla quantificazione del risarcimento dei danni, in particolare se spetti la revisione dei prezzi pattuita anche per i beni prodotti ma non consegnati. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso delle società italiane, stabilendo che in caso di risoluzione del contratto di appalto privato per colpa del committente, il risarcimento del danno deve comprendere sia il danno emergente sia il lucro cessante, inclusa la revisione prezzi pattuita, a prescindere dall'avvenuta consegna dei beni.
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