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Revisione Dei Prezzi

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Meccanismo legale che consente di adeguare il compenso pattuito quando si verificano variazioni imprevedibili dei costi di materiali o manodopera superiori al decimo del prezzo totale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Risoluzione del contratto di appalto: risarcimento senza consegna
Una società italiana di costruzioni navali stipula un contratto con uno Stato estero per la fornitura di navi militari. A causa dell'invasione di un paese vicino da parte dello Stato committente e delle conseguenti sanzioni internazionali, il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta imputabile al committente. Sorge una controversia sulla quantificazione del risarcimento dei danni, in particolare se spetti la revisione dei prezzi pattuita anche per i beni prodotti ma non consegnati. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso delle società italiane, stabilendo che in caso di risoluzione del contratto di appalto privato per colpa del committente, il risarcimento del danno deve comprendere sia il danno emergente sia il lucro cessante, inclusa la revisione prezzi pattuita, a prescindere dall'avvenuta consegna dei beni.
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Revisione dei prezzi negli appalti: delibera nulla senza fondi
Un'impresa edile chiedeva a un Comune il pagamento della revisione dei prezzi negli appalti pubblici per la costruzione di un palazzetto dello sport, basandosi su una delibera comunale favorevole. Il Comune si opponeva evidenziando la nullità della delibera per mancanza di copertura finanziaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici hanno stabilito che la delibera comunale che riconosce la revisione dei prezzi è nulla se priva dell'attestazione di copertura finanziaria e non espressamente condizionata al reperimento dei fondi tramite un'apposita convenzione con l'appaltatore. Di conseguenza, l'impresa perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Revisione dei prezzi: l’accordo cancella il diritto ai rimborsi
Un'impresa concessionaria ha chiesto all'ente pubblico il pagamento della revisione dei prezzi per i lavori di ristrutturazione di una strada, basandosi su un accordo del 1991. La Corte d'Appello ha riconosciuto la somma solo fino al 1999, escludendo il periodo successivo a causa di un nuovo accordo (atto di sottomissione) firmato in quell'anno, quando la legge sulla revisione dei prezzi era ormai abrogata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa. I giudici hanno stabilito che l'interpretazione dei contratti spetta solo ai giudici di merito. Poiché l'accordo del 1999 ha modificato radicalmente il contratto originario quando la revisione dei prezzi era vietata, l'impresa non ha diritto ad ulteriori compensi. L'impresa perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Revisione dei prezzi negli appalti: decide il TAR, non il civile
Un'impresa di servizi ha richiesto all'azienda ospedaliera il pagamento di somme aggiuntive per la revisione dei prezzi negli appalti per l'anno 2007. La richiesta si fondava sul capitolato speciale del contratto di appalto per la fornitura di biancheria. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non di quello ordinario. Questo perché la revisione non era automatica, ma richiedeva un'attività istruttoria e una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione. Di conseguenza, la posizione dell'impresa non è di diritto soggettivo ma di interesse legittimo. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso dell'impresa, confermando la decisione del giudice d'appello e condannandola al pagamento delle spese processuali.
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Appalto: ritardo e penali non dovute
La Corte di Cassazione ha stabilito che in un contratto di Appalto il committente non può pretendere il pagamento della penale per il ritardo se l'inadempimento è causato dalla sua stessa condotta. Nel caso analizzato, il committente non aveva fornito i materiali necessari né pagato gli stati di avanzamento lavori, legittimando l'impresa a sospendere l'esecuzione. La sentenza conferma inoltre che il prolungamento dei tempi non imputabile all'impresa giustifica la revisione dei prezzi per l'aumentata onerosità dei costi di produzione.
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