Un imputato, condannato per un reato contro il patrimonio, ha tentato di ottenere la **rescissione del giudicato** sulla sua sentenza definitiva. La sua richiesta è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello perché la procura speciale e gli atti allegati non erano stati firmati digitalmente dal suo difensore, come richiesto dalla normativa emergenziale COVID-19 per il deposito degli atti giudiziari. L'imputato ha contestato questa decisione, sostenendo che tale normativa non si applicasse alle impugnazioni straordinarie e sollevando una questione di legittimità costituzionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le regole sulla firma digitale si applicano anche alla **rescissione del giudicato**, considerandola un atto di impugnazione. Ha inoltre dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché la norma bilancia la tutela della salute con l'esigenza di autenticità degli atti.
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