Una persona condannata in assenza presentava istanza di rescissione del giudicato oltre i termini, sostenendo di aver avuto conoscenza della sentenza solo dopo averne ottenuto copia tramite il proprio legale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il termine di 30 giorni per la rescissione del giudicato decorre dal momento in cui si ha conoscenza del procedimento, e non necessariamente della sentenza integrale. In questo caso, la notifica del provvedimento di cumulo delle pene, che menzionava la sentenza, è stata ritenuta sufficiente a far scattare il termine.
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