La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato in assenza che chiedeva la rescissione del giudicato. Secondo la Corte, la conoscenza del processo era provata non solo dalla notifica del decreto di giudizio presso il domicilio eletto a un familiare convivente, ma anche dalla partecipazione attiva dell'imputato alle fasi preliminari del procedimento. La Corte ha ritenuto che l'imputato, essendo a conoscenza dell'esistenza di un'accusa a suo carico, avesse l'onere di informarsi sugli sviluppi, definendolo un "finto inconsapevole".
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