Un Condannato, assente al suo processo, ha cercato di impugnare la sentenza con un'istanza di restituzione nel termine, affermando di non aver saputo della condanna. La Corte d'Appello ha dichiarato l'istanza inammissibile, spiegando che il rimedio corretto per un condannato in assenza è la **rescissione del giudicato**, non la restituzione nel termine, e che non è possibile convertire l'istanza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha chiarito che la restituzione nel termine e la rescissione del giudicato sono rimedi diversi e non interscambiabili, specialmente perché solo la rescissione ha natura di impugnazione. Il ricorso del Condannato è stato quindi dichiarato inammissibile.
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