Un imprenditore, accusato di istigazione alla corruzione e turbativa d'asta, subisce la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame annulla il provvedimento per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Il Procuratore della Repubblica propone ricorso in Cassazione lamentando difetti di motivazione ed errori di diritto. La Suprema Corte dichiara inammissibile l'impugnazione evidenziando il difetto dell'interesse a ricorrere del PM. In ambito cautelare, la Procura può ricorrere solo se dimostra il persistere attuale delle esigenze cautelari atte a ripristinare o modificare la misura. Poiché il pubblico ministero non ha argomentato sui pericoli di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato, il ricorso non produce alcuna utilità concreta, confermando la piena libertà per l'indagato.
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