La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31338/2024, ha stabilito che l'intervento del Fondo di Garanzia TFR è escluso se, in caso di cessione di ramo d'azienda, il rapporto di lavoro prosegue con la società acquirente. La Corte ha chiarito che uno dei presupposti indefettibili per l'accesso al fondo è la cessazione del rapporto di lavoro, che rende il TFR esigibile. Pertanto, l'eventuale accordo sindacale con cui il lavoratore rinuncia a chiedere il TFR maturato alla nuova azienda non è sufficiente a far scattare la tutela del Fondo, in quanto tale pattuizione privata non può modificare i requisiti di legge per l'intervento pubblico.
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