La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo avviato da una compagnia aerea e la nullità del recesso intimato a una lavoratrice nel periodo protetto per matrimonio. I giudici hanno accertato la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori, illegittimamente limitati a livello locale anziché nazionale, e l'acquisizione di nuovo personale in concomitanza con la procedura di esubero. Inoltre, in caso di trasferimento d'azienda in crisi, l'accordo sindacale non può escludere il passaggio automatico dei dipendenti all'impresa acquirente. Di conseguenza, la Corte ha respinto i ricorsi delle società, confermando l'obbligo di reintegrare le lavoratrici e di risarcire i danni in solido.
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