La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità di un accordo sindacale nel trasferimento d'azienda che esclude alcuni lavoratori dal passaggio al nuovo acquirente, quando l'azienda cedente è in fallimento. Alcuni ex dipendenti, licenziati dalla società fallita e non assunti dalla nuova, avevano fatto causa sostenendo che l'accordo fosse un mezzo fraudolento per eludere la tutela generale prevista dall'art. 2112 c.c. La Corte ha respinto il ricorso, confermando che la legge speciale per le aziende in crisi (art. 47, L. 428/1990) permette questa eccezione. La valutazione sulla presunta fraudolenza dell'accordo è una questione di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità. Di conseguenza, l'azienda acquirente ha vinto la causa.
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