Una società in concordato preventivo, dopo aver ottenuto lo scioglimento di un contratto di appalto, ha citato in giudizio la controparte per il pagamento di prestazioni già eseguite. La Corte di Cassazione ha stabilito che lo scioglimento del contratto in concordato preventivo, ai sensi dell'art. 169-bis Legge Fallimentare, estingue solo le obbligazioni future. Di conseguenza, la clausola contrattuale che designa un foro esclusivo rimane valida ed efficace per tutte le controversie relative a prestazioni già rese. La competenza del foro indicato nel contratto (Bologna) è stata quindi confermata.
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