Il Ricorrente è stato condannato per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La difesa ha chiesto di riqualificare il fatto in un reato meno grave, sostenendo che all'epoca dei fatti (agosto 2016) non fosse ancora attivo l'obbligo di dimora, introdotto solo nel 2017. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando che un provvedimento del 2015, antecedente al reato, imponeva già espressamente al Ricorrente il divieto di allontanarsi dal comune di dimora senza preavviso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna e disponendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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