La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale sulla prededucibilità crediti. Ha chiarito che i finanziamenti erogati in funzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti possono essere considerati prededucibili anche in base all'art. 111 della Legge Fallimentare, poiché tali accordi hanno natura concorsuale. La Corte ha accolto il ricorso di una società creditrice su questo punto, cassando la decisione del tribunale che aveva negato la natura concorsuale dell'accordo. Tuttavia, ha respinto le altre doglianze relative all'applicazione retroattiva di norme specifiche e all'opponibilità di un decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo prima del fallimento.
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