Un paziente ha citato in giudizio il produttore di protesi d'anca rivelatesi difettose. I tribunali di primo e secondo grado avevano respinto la richiesta di risarcimento, applicando il termine di decadenza decennale previsto dal Codice del Consumo, decorrente dalla data di immissione in commercio del prodotto. La Corte di Cassazione, pur confermando la correttezza dell'applicazione del termine di decadenza per la specifica azione di responsabilità del produttore, ha cassato la sentenza con rinvio. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano errato nel non valutare la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) in capo all'azienda, sorta dal momento in cui questa è venuta a conoscenza della difettosità dei suoi prodotti (a seguito di richiami dal mercato) e ha omesso di informare i pazienti già impiantati, violando così un obbligo di protezione e aggravando il danno.
Continua »