L'Agenzia delle Entrate ha notificato un atto di recupero a un socio unico per riscuotere imposte non versate da una società cancellata. Il socio si è opposto sostenendo che l'annullamento di una precedente cartella per decadenza dei termini di notifica determinasse l'estinzione del credito. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'eccezione ravvisando un'ipotesi di giudicato esterno. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, chiarificando che in materia di giudicato esterno e responsabilità soci occorre l'identità di titolo e oggetto. L'annullamento della cartella per vizi formali di notifica non accerta la non debenza del tributo nel merito. Inoltre, per i debiti antecedenti alla riforma del 2014, la responsabilità del socio ex art. 36 D.P.R. 602/1973 è limitata alle sole imposte dirette, con esclusione di IVA, IRAP e sanzioni. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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