Un membro del personale ATA, escluso dalle graduatorie di istituto con conseguente risoluzione del contratto, ha avviato un contenzioso sulla competenza giurisdizionale. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il conflitto, affermando che la giurisdizione sulle graduatorie ATA, per quanto riguarda la gestione della posizione individuale (punteggi, esclusioni), spetta al giudice ordinario del lavoro. La Corte ha chiarito che tali atti non sono espressione di potere amministrativo discrezionale, ma atti di gestione di un rapporto di lavoro privatizzato, configurando diritti soggettivi tutelabili davanti al giudice ordinario.
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