Una società energetica ha citato in giudizio un'altra azienda per concorrenza sleale, a causa dell'uso illecito di bombole a marchio registrato. La società convenuta ha eccepito la rinuncia implicita all'azione civile, poiché l'attrice si era costituita parte civile in un parallelo processo penale contro l'amministratore della convenuta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che per la rinuncia implicita è necessaria una perfetta identità soggettiva tra le parti dei due giudizi. La società, in quanto soggetto giuridico autonomo, è distinta dalla persona fisica del suo amministratore, pertanto l'azione civile contro l'ente può coesistere con quella esercitata in sede penale contro l'individuo.
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