Un Lavoratore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha vinto un'opposizione contro la revoca di tale beneficio. Il Tribunale, però, non ha liquidato le spese legali, giustificando la decisione con la contumacia dell'Amministrazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Lavoratore, affermando che la mancata attività difensiva del Ministero non è motivo sufficiente per la compensazione spese legali. La sentenza ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale per una nuova valutazione, includendo la liquidazione delle spese.
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